Statuto dell’Associazione

“Unione Nazionale Italiana Data Protection Officer”

UNIDPO

(così come modificato a seguito dell’Assemblea degli Associati il 18 giugno 2022)

Articolo 1 – Costituzione, denominazione, durata e sede

  1. È costituita l’Associazione denominata “Unione Nazionale Italiana Data Protection Officer” (in breve, “UNIDPO”).
  2. La durata dell’Associazione è indeterminata.
  3. L’Associazione è regolata dalle disposizioni del Codice civile, delle leggi speciali e dal presente Statuto.
  4. L’Associazione ha sede legale in Milano, Via Aldo Lusardi n. 7. Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria e viene adottato con delibera del Consiglio Direttivo alla quale viene data adeguata pubblicità anche mediante pubblicazione sul sito internet dell’Associazione. Il Consiglio Direttivo può istituire sedi secondarie anche in altre città e in altri Paesi dell’Unione Europea.

Articolo 2 – Scopo e attività

  1. L’Associazione è libera, apartitica e aconfessionale, non ha scopo di lucro, e persegue, con ogni mezzo e strumento idoneo per il raggiungimento dei fini istituzionali, finalità di promozione della cultura, della formazione e della sicurezza nella protezione dei dati personali negli enti pubblici e privati, società, associazioni, organizzazioni sociali, nelle comunità locali e fra gli associati a tutela dei diritti e delle libertà fondamentali.
  2. Rientra, in particolare, tra gli scopi dell’Associazione l’obiettivo di:
    a) coadiuvare gli associati nello svolgimento delle funzioni e dei compiti, anche di formazione, previsti per il Responsabile della Protezione dei Dati Personali (di seguito anche “RPD” o “DPO”) dall’art. 39 del Regolamento (UE) 2016/679 del 27/04/2016 e sue modificazioni, integrazioni e norme attuative europee e nazionali;
    b) tutelare gli interessi morali e materiali degli iscritti e promuovere iniziative e azioni volte alla tutela del ruolo, delle funzioni, della dignità, delle professionalità e delle competenze degli iscritti nello svolgimento delle loro funzioni e compiti quali RPD;
    c) assistere, rappresentare e tutelare gli associati in tutte le sedi in cui siano coinvolti direttamente o indirettamente gli interessi collettivi degli associati, se necessario anche nella stipulazione di accordi collettivi e nella promozione di ogni altra intesa od accordo necessario per conseguire le finalità statutarie.
  3. L’associazione a tal fine si propone di:
    a) sviluppare una sinergica e più stretta collaborazione tra gli associati, un consolidamento dei vincoli associativi e dei rapporti professionali mirati ad uno scambio di best practice ed aggiornamenti professionali che accrescano, nel tessuto sociale, la cultura della corretta, conforme e responsabile gestione e protezione dei dati personali;
    b) favorire incontri, collaborazioni, accreditamenti, rapporti e dialoghi con gli ordini professionali, organismi europei e internazionali, autorità accademiche, pubbliche autorità, enti e organizzazioni che perseguono scopi analoghi a quelli dell’Associazione, istituzioni pubbliche / private e Autorità Garanti della Protezione dei Dati Personali in ambito nazionale, comunitario e internazionale;
    c) promuovere attività di sensibilizzazione sui temi di privacy e data protection ed organizzare corsi di formazione, di aggiornamento professionale, di perfezionamento e di approfondimento di tematiche giuridiche e tecniche relative al tema della protezione, della sicurezza e dei processi tecnico-operativi per la protezione dei dati personali anche in favore di terzi esterni all’associazione;
    d) partecipare alla formazione e promuovere l’adozione della normativa tecnica nazionale e nazionale ed internazionale in materia di protezione dei dati personali;
    e) promuovere dibattiti, conferenze, pubblicazioni, attività editoriali di qualsiasi tipo e con ogni mezzo al fine di sostenere e divulgare i valori sociali e culturali posti a base delle finalità dell’Associazione sui temi della protezione e sicurezza dei dati personali e dei processi tecnico-operativi connessi;
    f) partecipare a progetti europei, anche tramite raggruppamenti e/o consorzi e/o partenariati con altre organizzazioni o associazioni, finalizzati a supportare la ricerca, l’innovazione e lo sviluppo tecnologico, e ad altri progetti o iniziative nazionali e internazionali di carattere economico, ancorché non a fini di lucro, sempre nell’ambito della cultura, della formazione e della sicurezza nella protezione dei dati personali, o che abbiano attinenza con le finalità dell’Associazione;
    g) costituire organismi di arbitrato, mediazione e/o conciliazione, nonché promuovere altre procedure alternative per la risoluzione delle controversie tra interessati, imprese, titolari e responsabili del trattamento, DPO e tutti i soggetti che sono interessati dal trattamento a vario titolo dei dati personali, anche nell’ambito dei contenziosi aventi ad oggetto i diritti alla protezione dei dati personali, stipulando all’occorrenza pattuizione di carattere generale;
    h) svolgere, in generale, ogni attività, anche arbitrale, che sia nell’interesse degli associati, compresa l’organizzazione e prestazione di servizi sia direttamente sia indirettamente attraverso organismi o società all’uopo costituite;
    i) rilasciare in favore degli associati, ove ne sussistano i requisiti e le condizioni, le attestazioni di cui alla legge 4/2013;
    l) stipulare convenzioni per l’affidamento in gestione di parte delle attività, e/o per promuovere il raggiungimento delle proprie finalità;
    m) partecipare ad associazioni, enti ed istituzioni, pubblici e/o privati, ad esclusione di società commerciali, la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento di finalità analoghe a quelle dell’Associazione;
    n) svolgere, in via accessoria e strumentale al perseguimento dei fini istituzionali, sempre a carattere di non prevalenza, attività di formazione verso non associati.
  4. L’Associazione potrà, inoltre, svolgere tutte le attività connesse o accessorie a quelle statutarie in quanto strumentali alle stesse, purché non incompatibili con la sua natura di associazione e realizzate nei limiti consentiti dalla legge.

Articolo 3 – Associati

  1. All’associazione possono aderire le persone fisiche maggiorenni, enti privati e pubblici di ogni tipo, persone giuridiche, nonché coloro che abbiano maturato esperienze e competenze professionali nel campo del diritto alla protezione dei dati personali, che diano pieno affidamento in ordine alla condivisione delle finalità dell’Associazione ed alla sua ispirazione, impegnandosi al rispetto del presente Statuto, nonché dei regolamenti approvati dal Consiglio Direttivo e dei Codici Etici. L’adesione all’Associazione è libera e volontaria.
  2. Costituisce titolo preferenziale per l’ammissione alla associazione l’aver frequentato con profitto corsi di alta formazione in materia di protezione dei dati personali e materie affini o complementari e/o l’aver assunto in concreto l’incarico di svolgere la funzione di DPO, quale incaricato interno o responsabile esterno, per enti pubblici o privati.
  3. L’Associazione è costituita dalle seguenti categorie di associati:
    a) Associati Fondatori: sono coloro che partecipano alla costituzione dell’ente e che risultano come tali dall’atto costitutivo dell’Associazione;
    b) Associati Costituenti: rappresentano, insieme ai Soci Fondatori, il primo nucleo di associati ordinari ed effettivi;
    c) Associati Ordinari: coloro che aderiranno successivamente all’Associazione, previa presentazione di apposita domanda scritta, secondo modalità e termini contenuti nel presente statuto;
    d) Associati Onorari: si considerano tali coloro che vengono insigniti di tale qualifica per volontà del Consiglio Direttivo, a fronte del costante impegno profuso all’interno dell’Associazione o per notorietà e per la positiva immagine che, con la loro presenza, possono recare all’Associazione in quanto studiosi di chiara fama e comprovata esperienza in campo scientifico, accademico e/o professionale relativamente alle materie di interesse dell’Associazione; la nomina di associato onorario ha durata fino al termine stabilito dal Direttivo che lo ha nominato e comunque non oltre la scadenza del medesimo organo che ha approvato la stessa; ogni anno, il Consiglio Direttivo può nominare fino a n. 3 (tre) associati onorari; non è ostativo alla qualifica di associato onorario l’aver già rivestito la stessa in precedenza. Resta salva la facoltà del Consiglio Direttivo di rinnovare la nomina ovvero di revocare la stessa per le medesime ragioni che integrano causa di esclusione dalla qualità di associato, nonché per l’assenza di partecipazione o comunque attività idonea a contribuire al perseguimento delle finalità dell’Associazione. L’associato onorario ha facoltà di rinunciare in qualsiasi momento alla nomina, dandone comunicazione al Consiglio Direttivo. L’Assemblea può deliberare, a maggioranza semplice, la nomina di associati onorari con scadenza sino a revoca da disporsi senza alcun obbligo di motivazione e con atto insindacabile con le stesse modalità seguite per la nomina stessa;
    e) Associati Sostenitori: le persone fisiche e giuridiche (queste ultime tramite un loro rappresentante) che intendano supportare l’attività istituzionale e lo sviluppo dell’Associazione mediante donazioni, liberalità o apporti economici di qualsiasi genere, natura od entità, o che sono stati nominati tali dal Consiglio Direttivo per essersi anche distinti nella promozione e nella crescita dell’Associazione grazie al loro operato e supporto economico, permettendole di acquisire particolare lustro.

Articolo 4 – Assunzione della qualità di associato

  1. Chi intende aderire all’Associazione deve presentare domanda scritta al Consiglio Direttivo con le modalità stabilite dallo stesso e impegnarsi a versare la quota di iscrizione nell’importo stabilito dal Direttivo entro il 31 dicembre di ogni anno.
  2. La richiesta di iscrizione è soggetta a valutazione discrezionale e insindacabile da parte del Consiglio Direttivo, che delibera in ordine all’ammissione dell’istanza entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della medesima.
    Ove lo ritenga necessario per l’utile istruttoria ai fini della valutazione della domanda di ammissione, il Consiglio Direttivo può richiedere all’istante di trasmettere ulteriori informazioni e documenti. In tal caso, i termini di cui al periodo precedente sono sospesi fino al ricevimento delle integrazioni richieste.
  3. L’ammissione all’Associazione si perfeziona con il versamento della quota associativa entro i termini indicati nella comunicazione con la quale si informa l’interessato in ordine all’accoglimento della domanda. All’esito del pagamento della quota associativa, l’istante è riconosciuto quale associato ordinario e viene iscritto nel corrispondente elenco, acquisendo tutti i diritti ed obblighi che derivano dall’assunzione di tale qualità.
  4. In caso di parere sfavorevole all’ammissione anche da parte di un solo componente del Consiglio Direttivo, lo stesso può deliberare comunque sull’ammissione ad associato con la maggioranza di almeno due terzi dei presenti in occasione della seduta successiva. In tal caso, ove la necessità di una seconda votazione comporti il superamento del termine di cui al comma 2, l’istante viene informato in ordine al nuovo termine entro il quale il Direttivo delibererà in via definitiva sull’istanza.
  5. In ogni caso, non possono accolte le domande di iscrizione di soggetti che nei due anni precedenti abbiano cessato la loro qualità per una delle cause di cui all’art. 5 lettere d), f), g), h), i).
  6. La qualità di associato è personale e non si trasmette agli eredi.
    La stessa è permanente e si rinnova tacitamente di anno in anno, a meno che l’associato non comunichi per iscritto al Direttivo, almeno entro il 31 dicembre dell’anno in scadenza di non voler più far parte dell’Associazione per l’anno seguente.

Articolo 5 – Perdita della qualità di associato

  1. La qualità di associato si perde a seguito dell’integrazione di una o più delle seguenti cause:
    a) morte;
    b) recesso volontario;
    c) estinzione o fallimento;
    d) espulsione o radiazione;
    e) mancato versamento della quota sociale per due anni consecutivi, qualora non provveda alla regolarizzazione entro 15 giorni dall’invito in tal senso da parte del Direttivo;
    f) violazione delle disposizioni del presente statuto, degli eventuali regolamenti, dei codici etici nonché delle delibere adottate dagli organi dell’Associazione secondo le prescrizioni statutarie;
    g) comportamento accertato che rechi danno all’immagine e/o alle finalità dell’Associazione;
    h) commissione di azioni pregiudizievoli agli scopi dell’Associazione;
    i) condanna con sentenza passata in giudicato per reati che rendano incompatibile, a giudizio del Consiglio Direttivo, previo parere del Collegio dei Probiviri, la partecipazione dell’iscritto all’Associazione;
    j) ripetute condotte o atteggiamenti irrispettosi, inadeguati o comunque non conformi al decoro dell’Associazione e dei suoi associati, incluso l’uso di espressioni offensive, sconvenienti o atteggiamenti comunque contrari ai doveri di probità, dignità e decoro nei confronti dell’Associazione, dei suoi membri, degli organi che ne fanno parte e, in generale, della comunità degli interessati di riferimento, previo parere in tal senso da parte del Collegio dei probiviri.
  2. La comunicazione di recesso da parte dell’associato ai sensi del comma 1, lett. b) deve essere trasmessa per iscritto al Consiglio Direttivo ed ha effetto dal relativo recepimento da parte di tale organo. La dichiarazione di recesso comporta in ogni caso la debenza della quota associativa dell’anno in cui il recesso stesso è manifestato. 3. Sulle questioni relative alla perdita della qualità di associato delibera il Consiglio Direttivo con la maggioranza di almeno due terzi dei componenti. La persona cui venga revocata la qualità di associato o nei cui confronti sia disposta l’espulsione o radiazione, può appellarsi entro e non oltre 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione della delibera al Collegio dei Probiviri, le cui decisioni, da adottarsi nel termine di 60 (sessanta) giorni, sono inappellabili. Nei casi di cui alla lettera j), la ripetitività quale causa di esclusione si perfeziona ove l’associato abbia già ricevuto un richiamo da parte del Consiglio Direttivo per i medesimi comportamenti, previa consultazione del Collegio dei Probiviri.
  3. Nel caso di espulsione ovvero di recesso da parte dell’associato, le quote ed ogni somma da questi versata a favore dell’Associazione rimangono acquisite al patrimonio della stessa e non sono ripetibili.

Articolo 6 – Diritti e Doveri degli associati

  1. Tutti gli associati godono degli stessi diritti e doveri, fatto salvo il regime speciale applicato agli associati onorari ed agli associati sostenitori come indicato nel presente articolo.
  2. Tutti gli associati hanno il diritto di frequentare i locali dell’Associazione, nonché le sale e gli spazi virtuali che la stessa mette a disposizione, e di partecipare a tutte le iniziative ed alle attività dalla medesima organizzate.
  3. Ciascun associato ha diritto di partecipazione e di voto in seno all’Assemblea e può liberamente candidarsi ed essere votato in occasione del rinnovo delle cariche sociali.
  4. Tutti i diritti derivanti dalla qualità di associato sopra indicati, incluso l’elettorato attivo e passivo, sono subordinati, per il loro esercizio, alla condizione di regolarità nel pagamento della quota associativa.
  5. Gli associati onorari e gli associati Sostenitori non hanno diritto di voto, ma hanno il diritto ad essere informati delle iniziative che vengono di volta in volta intraprese dall’Associazione, nonché di fruire di tutte le prestazioni, i servizi ed i benefici normalmente messi a disposizione agli associati.
  6. Tutti gli Associati sono tenuti;
    a) al pagamento della quota annuale che viene stabilita dal Consiglio Direttivo, ad eccezione degli Associati e dei Presidenti Onorari, ove nominati;
    b) all’osservanza del presente statuto, dei regolamenti e delle delibere adottate dagli Organi dell’Associazione;
    c) a fornire il proprio contributo all’Associazione, frequentandola e partecipando all’attività della stessa, collaborando con gli Organi associativi per la realizzazione delle finalità associative;
    d) a non attuare iniziative che si rivelino in contrasto con le ispirazioni che ne animano l’attività;
    e) a comunicare tempestivamente al Consiglio Direttivo l’aggiornamento dei propri dati e dei recapiti forniti all’atto della domanda di ammissione.
  7. È dovere degli associati e di coloro i quali richiedono di iscriversi all’Associazione comunicare tempestivamente per iscritto al Consiglio Direttivo la propria appartenenza ad altre associazioni che abbiano finalità analoghe a quelle di UNIDPO, nonché le eventuali cariche ivi ricoperte. In ogni caso, l’essere iscritto ad altre associazioni non osta all’ammissione all’Associazione.

Articolo 7 – Organi dell’Associazione

  1. Gli Organi necessari dell’Associazione sono:
    a) l’Assemblea degli associati,
    b) il Consiglio Direttivo,
    c) il Presidente,
    d) il Collegio dei Probiviri.
  2. Tutte le cariche sociali sono assunte a titolo gratuito, salvo rimborso delle spese necessarie per lo svolgimento delle funzioni che dovranno essere congrue, effettivamente sostenute e adeguatamente documentate.

Articolo 8 – Assemblea degli associati

  1. L’Assemblea è l’organo sovrano dell’Associazione ed è composta da tutti gli associati.
  2. L’assemblea può essere convocata in seduta ordinaria o straordinaria. L’Assemblea straordinaria può validamente deliberare anche su temi dell’Assemblea ordinaria.
  3. Le assemblee sono convocate dal Presidente dell’Associazione, senza obblighi di forma, purché con mezzi idonei, di cui si abbia prova di ricezione da parte dei destinatari, inoltrati con almeno 20 (venti) giorni di preavviso.
  4. L’avviso di convocazione deve contenere la data, l’ora ed il luogo dell’adunanza, nonché l’elenco delle materie da trattare.
  5. L’Assemblea si riunisce, anche in modalità telematica, presso la sede legale o presso il diverso luogo indicato nell’avviso di convocazione.
  6. L’Assemblea ordinaria viene convocata almeno una volta all’anno per l’approvazione del bilancio, entro 6 (sei) mesi dalla chiusura dell’esercizio finanziario.
  7. L’assemblea straordinaria è convocata tutte le volte che il Consiglio direttivo lo reputi necessario, ovvero ogni qualvolta ne faccia richiesta motivata almeno un decimo degli associati.
    In quest’ultimo caso, l’Assemblea dovrà aver luogo entro n. 30 (trenta) giorni dalla data in cui viene richiesta.
  8. L’Assemblea in sede ordinaria:
    a) approva le linee generali del programma di attività per l’anno sociale, su proposta del Consiglio Direttivo;
    b) approva il bilancio preventivo e consuntivo redatti dal Consiglio Direttivo;
    c) approva i regolamenti predisposti dal Consiglio Direttivo;
    d) provvede alla elezione dei componenti il Consiglio Direttivo e, ove costituiti, del Collegio dei Revisori legali e del Collegio dei Probiviri;
    e) delibera su tutte le questioni attinenti alla gestione sociale, che il Consiglio Direttivo riterrà di sottoporle;
    f) delibera su ogni altra questione ordinaria ad essa riservata dalla legge o dallo statuto.
  9. L’Assemblea in sede straordinaria:
    a) delibera sulle modificazioni del presente statuto;
    b) delibera lo scioglimento dell’Associazione e la devoluzione del patrimonio residuo;
    c) delibera su ogni altra questione straordinaria ad essa spettante in base alla legge o allo statuto;
    d) delibera sulle eventuali questioni di regola deferite all’Assemblea ordinaria, ove la maggioranza degli Associati presenti sia d’accordo in tal senso e nessuno degli associati abbia presentato opposizione in tal senso entro 10 (dieci) giorni dalla trasmissione dell’Avviso di convocazione dell’Assemblea straordinaria stessa.
  10. L’Assemblea straordinaria può essere altresì convocata in ogni momento su iniziativa del Consiglio Direttivo o di almeno un decimo degli associati aventi diritto di voto che ne facciano richiesta al Consiglio Direttivo stesso.
  11. Possono partecipare all’Assemblea, senza diritto di voto, anche professionisti o esperti esterni, qualora la loro presenza si rilevi necessaria per la discussione e la risoluzione di specifiche problematiche.
  12. Le delibere assunte dall’Assemblea nel rispetto delle norme contenute nel presente Statuto obbligano tutti gli associati, ivi compresi quelli dissenzienti o non intervenuti o astenutisi dall’esercizio del diritto di voto.
  13. Ciascun iscritto, avente diritto di voto, può presentare per iscritto al Consiglio Direttivo mozioni ed ordini del giorno, entro le ore 12 (dodici) del decimo giorno precedente la convocazione dell’Assemblea, che saranno comunicati a tutti gli associati prima dell’Assemblea stessa e posti in discussione dopo la relazione del Presidente.

Articolo 9 – Funzionamento dell’Assemblea

  1. L’Assemblea nomina e revoca i componenti del Consiglio Direttivo, sia effettivi che supplenti, e i componenti del Collegio dei Probiviri; discute e approva il bilancio consuntivo e preventivo, delibera su quant’altro demandatole per legge o per statuto, o sottoposto al suo esame dal Consiglio Direttivo, discute e decide su tutti gli argomenti posti all’ordine del giorno.
  2. L’Assemblea può svolgersi anche in modalità telematica e/o ibrida.
  3. L’Assemblea, su proposta del Presidente o di uno degli altri componenti del Consiglio Direttivo, ovvero di almeno un decimo degli associati intervenuti può adottare altre modalità di votazione, fermo restando il rispetto dei quorum di cui all’articolo successivo.
  4. L’Assemblea, sia in sessione ordinaria che straordinaria, è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo, oppure, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente ovvero, in caso di assenza o impedimento anche di quest’ultimo, dal membro del Consiglio Direttivo avente la maggiore età anagrafica. La funzione di Segretario viene svolta da un associato nominato dal Presidente.
  5. Al Presidente spetta il potere di verificare il diritto di intervento e il diritto di voto da parte degli associati, la regolarità delle deleghe, nonché di stabilire le modalità di voto e accertare la regolarità dei voti espressi.
  6. Gli associati possono partecipare all’Assemblea per delega concessa ad altro associato ad eccezione dei componenti del Consiglio Direttivo in carica. Ogni associato non può essere portatore di più di cinque deleghe.
  7. Le deliberazioni sono prese a maggioranza secondo quanto previsto dall’art. 10.

Articolo 10 – Deliberazioni dell’Assemblea

  1. L’Assemblea, sia essa ordinaria o straordinaria, è regolarmente costituita in prima convocazione se sono presenti almeno due terzi degli associati aventi diritto di voto, in proprio o tramite delega; in seconda convocazione, da tenersi anche nello stesso giorno, fatto salvo orario diverso, qualunque sia il numero dei presenti, in proprio o in delega.
  2. Le deliberazioni dell’Assemblea, sia essa ordinaria o straordinaria, fatte salve le specifiche previsioni previste dallo statuto, vengono prese a maggioranza semplice dei presenti e/o rappresentati per delega.
  3. Il voto in Assemblea è palese tranne quello che abbia ad oggetto le persone degli associati e/o la composizione dei suoi organi, inclusi i componenti del Direttivo. Il Presidente ha comunque la facoltà di indicare espressamente la modalità di voto (palese o segreto).
  4. Sono ammessi all’esercizio dei diritti in Assemblea tutti gli associati in regola con il pagamento della quota associativa annuale.
  5. Nelle deliberazioni di approvazioni del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, i componenti del Consiglio Direttivo non hanno diritto di voto.
  6. L’Assemblea straordinaria, convocata per approvare lo statuto e le sue modifiche è validamente costituita con la presenza di almeno metà degli associati aventi diritto di voto in prima convocazione; con la presenza di almeno un terzo degli associati aventi diritto di voto in seconda convocazione. Viene convocata con le stesse modalità previste per l’Assemblea ordinaria. Le deliberazioni in ordine a eventuali modifiche allo statuto sono approvate con la maggioranza di almeno un terzo degli associati aventi diritto di voto e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti.
  7. L’Assemblea straordinaria convocata per lo scioglimento dell’Associazione è validamente costituita con la presenza almeno della metà degli associati aventi diritto di voto in prima convocazione; con la presenza di almeno un terzo degli associati aventi diritto di voto in seconda convocazione. Viene convocata con le stesse modalità previste per l’Assemblea ordinaria. La delibera in ordine allo scioglimento dell’Associazione ed alla devoluzione del relativo patrimonio è validamente assunta col voto favorevole di almeno due terzi degli associati presenti aventi diritto di voto.
  8. Le deliberazioni assunte dall’Assemblea dovranno essere verbalizzate a cura del Segretario e da questi sottoscritte insieme al Presidente.
  9. Tutte le deliberazioni devono essere portate a conoscenza degli associati, ancorché non intervenuti, con qualsiasi mezzo, anche per via telematica.

Articolo 11 – Consiglio Direttivo

  1. Il Consiglio Direttivo è l’organo esecutivo delle deliberazioni dell’Assemblea, determina le iniziative da assumere e i criteri da seguire nell’attuazione degli scopi sociali. Rientrano tra i compiti dell’Consiglio Direttivo:
    a) curare l’amministrazione ordinaria e straordinaria dell’Associazione compiendo tutti quegli atti ed operazioni che rientrino nell’oggetto sociale fatta soltanto eccezione di quelli che, per disposizioni di legge, sono riservati all’Assemblea;
    b) definire le modalità di amministrazione dei fondi per il raggiungimento degli scopi associativi incluse le attività inerenti al funzionamento amministrativo ed organizzativo dell’Associazione;
    c) predisporre programmi e bilanci e promuove le iniziative dell’Associazione;
    d) predisporre i regolamenti o interni dell’Associazione e i codici etici;
    e) promuovere il confronto libero, leale e collaborativo con e tra gli associati, con poteri di intervento e partecipazione attiva anche in qualità di moderatore;
    f) provvedere al pagamento e alla riscossione dei debiti e crediti,
    g) adottare i provvedimenti in ordine all’assunzione ed alla perdita della qualità di associato secondo quanto previsto dal presente statuto;
    h) determinare l’importo della quota associativa annuale,
    i) redigere la proposta di bilancio preventivo e consultivo;
    j) compiere tutti gli atti necessari per l’acquisizione di fondi per il buon funzionamento dell’Associazione,
    k) nominare, ove lo ritenga opportuno, i componenti e i delegati del Comitato Scientifico e delle eventuali Commissioni interne e disporne la revoca a suo insindacabile giudizio;
    l) designare, ove lo ritenga opportuno, tra i propri asociati membri i delegati provinciali, regionali e referenti territoriali e disporne la revoca a suo insindacabile giudizio;
    m) deliberare l’eventuale apertura di sezioni, sedi di rappresentanza o secondarie in Italia e all’estero;
    n) conferire procure generali e speciali, con facoltà di delegare i poteri di gestione a uno o più dei suoi membri fissando le modalità di esercizio della delega;
    o) instaurare eventuali rapporti di lavoro, fissandone mansioni, qualifiche e retribuzioni;
    p) nominare un DPO ove lo ritenga opportuno o comunque necessario.
  2. Il Consiglio Direttivo è composto da almeno 7 (sette) fino ad un massimo di 9 (nove) componenti effettivi eletti dall’Assemblea, oltre 2 (due) componenti supplenti che saranno chiamati a sostituire i componenti effettivi in caso di loro impedimento o assenza. Tutti i componenti del Consiglio Direttivo, da eleggersi tra gli iscritti nel libro degli associati da almeno un anno, durano in carica 3 (tre) anni e sono rieleggibili, salvo palesi cause di ineleggibilità, e salvo quanto disposto per la nomina del primo Consiglio Direttivo.
  3. Il Consiglio Direttivo è composto dai consiglieri eletti dall’Assemblea, i quali nominano al proprio interno il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario ed il Tesoriere.
  4. Il Presidente uscente, su richiesta del Consiglio Direttivo subentrante, può rimanere membro aggiuntivo dello stesso, senza diritto di voto, sino ad un massimo di sei mesi dalla scadenza della carica.
  5. L’ingiustificata assenza di un consigliere a più di 3 (tre) riunioni consecutive del Consiglio Direttivo comporta la sua immediata decadenza dalla carica e con sostituzione dello stesso da parte di uno dei membri supplenti. Il Consigliere decaduto non è immediatamente rieleggibile.
  6. Nel caso di cessazione della carica per dimissioni o per qualsiasi altro motivo di impedimento di un componente del Consiglio Direttivo, ad esso subentrerà il primo dei membri supplenti eletti dall’Assemblea o, in caso di non accettazione, quello immediatamente successivo. I membri del Consiglio Direttivo così nominati restano in carica fino alla prossima Assemblea o fino al ritorno del membro effettivo assente per impedimento.
  7. Se viene meno la maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo, quelli rimasti in carica devono convocare senza ritardo l’Assemblea perché provveda alla sostituzione dei membri mancanti. I membri del Consiglio Direttivo nominati dall’Assemblea in sostituzione di quelli venuti a mancare scadono insieme con quelli in carica all’atto della loro nomina.

Articolo 12 – Deliberazioni del Consiglio Direttivo

  1. Il Consiglio Direttivo è convocato ad iniziativa del Presidente, del Vice Presidente, del Segretario o quando ne sia fatta richiesta da almeno due consiglieri, con preavviso, anche telematico, di 7 (sette) giorni o, in caso di urgenza, in qualsiasi momento; in mancanza o impedimento del Presidente, la convocazione sarà ad opera del Vice Presidente o del Segretario.
  2. Il Consiglio direttivo è validamente riunito, anche in modalità telematica, con la presenza, di almeno la metà dei suoi componenti, se in numero pari, e con la presenza della metà più uno con arrotondamento al numero intero successivo se in numero dispari. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti; in caso di parità di voti, quello del Presidente ha valore doppio.
  3. Delle riunioni del Consiglio Direttivo si procede alla redazione del relativo verbale, a cura di un membro incaricato dal Presidente ovvero del Segretario.
  4. Alle riunioni del Consiglio Direttivo aventi per oggetto materie specifiche attribuite alle Commissioni, ove costituite, e/o a Gruppi di lavoro comunque denominati costituiti dagli associati, possono essere chiamati a partecipare con funzioni consultive, inclusa la programmazione delle attività associative, i corrispondenti delegati delle stesse.

Articolo 13 – Presidente

  1. Il Presidente è il legale rappresentante dell’Associazione (nonché Presidente dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo) ed ha l’uso della firma sociale, vigila sull’osservanza dello spirito associativo, convoca e presiede il Consiglio Direttivo e l’Assemblea, rappresenta l’Associazione tanto nei rapporti interni che in quelli esterni e nelle liti davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa in qualsiasi grado e giudizio, nomina avvocati e procuratori, sottoscrive gli atti dell’Associazione.
  2. Il Presidente persegue gli scopi associativi d’intesa con il Consiglio Direttivo, tenendo conto delle deliberazioni assunte dallo stesso e dall’Assemblea.
  3. Il Presidente è il responsabile generale del buon andamento degli affari sociali e cura gli interessi dell’Associazione e cura l’osservanza dello statuto, promuovendone la riforma qualora si renda necessario.
  4. Il Presidente ha la firma sociale sugli atti che impegnano l’Associazione sia nei riguardi degli associati che dei terzi.
  5. Il Presidente cura, potendo anche sottoscrivere accordi, le relazioni con Enti, Istituzioni, Imprese Pubbliche e Private ed altri organismi al fine di instaurare rapporti di collaborazione a sostegno delle singole iniziative dell’Associazione.
  6. Il Presidente adotta, in caso di necessità ed urgenza, ogni provvedimento opportuno, sottoponendolo a ratifica da parte del Consiglio Direttivo nella prima seduta utile dalla sua adozione. Il Consiglio Direttivo, in caso di mancata approvazione di quanto adottato dal Presidente in via autonoma, può disporre entro 30 giorni la revoca del corrispondente atto, ovvero deferire la decisione sulla revoca o sulla conferma dell’atto in questione all’Assemblea. Per la decisione in ordine alla conferma o revoca degli atti adottati dal Presidente di propria iniziativa, il Consiglio Direttivo può altresì consultare il collegio dei Probiviri affinché rendano il proprio parere non vincolante entro 10 giorni dal ricevimento della richiesta stessa.
  7. In caso di impedimento temporaneo da parte del Presidente, le sue funzioni sono assunte dal Vice Presidente e il Consiglio Direttivo provvederà ad eleggere un Vice Presidente ad interim tra i propri membri; qualora il Vice Presidente fosse impossibilitato ad assumere l’incarico di Presidente, la carica spetterà al membro del Consiglio Direttivo di maggiore età anagrafica. In caso di impedimento permanente del Presidente, si applicano le disposizioni di cui al comma successivo.
  8. Nel caso di cessazione definitiva della carica del Presidente, per dimissioni o per qualsiasi altro motivo, previa integrazione del numero dei suoi componenti tramite la sostituzione con un membro supplente, se necessario, il Consiglio Direttivo procede a nominare un altro Presidente, scegliendolo tra i propri componenti.

Articolo 14 – Presidenti Onorari

  1. L’Assemblea degli associati può nominare uno o più Presidenti Onorari per particolari meriti rispondenti agli scopi associativi. I Presidenti Onorari non hanno la rappresentanza dell’Associazione, né poteri, e possono partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo. Resta salva la facoltà dell’Assemblea di procedere alla revoca della nomina con le stesse modalità con cui è stata disposta la nomina.
  2. Il Presidente Onorario nominato può rinunciare alla nomina in qualsiasi momento mediante comunicazione da trasmettere al Consiglio Direttivo che procede ad informarne l’Assemblea.

Articolo 15- Vice Presidente

  1. Il Vice Presidente sostituisce il Presidente, in caso di assenza o impedimento dello stesso, in tutte le funzioni attribuitegli dal Codice civile e dallo Statuto.
  2. Il Vice Presidente rappresenta altresì l’Associazione in tutti i casi in cui abbia ricevuto apposita delega dal Presidente stesso in tal senso.
  3. Egli sostiene il Presidente in tutte le iniziative dallo stesso intraprese.
  4. Ove il Presidente lo ritenga opportuno e qualora i suoi impegni non gli consentano di rappresentare l’Associazione nelle diverse attività di volta in volta intraprese, il Vice Presidente può intervenire personalmente in sostituzione del Presidente con i suoi stessi poteri, previo rilascio di apposita delega.

Articolo 16- Tesoriere

  1. Il Tesoriere è il responsabile della gestione amministrativa e finanziaria dell’Associazione inerenti all’esercizio finanziario ed alla tenuta dei libri contabili.
  2. Rientrano tra le funzioni del Tesoriere:
    a) curare l’elaborazione della bozza del bilancio consuntivo e preventivo sulla base delle determinazioni assunte dal Consiglio Direttivo;
    b) disporre il pagamento dei rimborsi spese alle cariche previste da statuto dovuti per missioni richieste ed autorizzate preventivamente dal Consiglio Direttivo;
    c) operare con banche e uffici postali, ivi compresa la facoltà di aprire o estinguere conti correnti, firmare assegni di traenza, effettuare prelievi, girare assegni per l’incasso e comunque eseguire ogni e qualsiasi operazione inerente alle mansioni affidategli dagli organi statutari.
  3. Il Tesoriere ha firma libera e disgiunta dal Presidente per importi il cui eventuale limite massimo viene definito con delibera del Consiglio Direttivo comunicata agli associati ed inserita tra gli atti ufficiali dell’Associazione.
  4. In caso di dimissioni o di impedimenti nel proseguire nel mandato da parte del Tesoriere, il Consiglio Direttivo provvederà a designare tra i propri membri il sostituto, il quale rimarrà in carica fino alle successive elezioni per il rinnovo del Consiglio Direttivo.

Articolo 17 – Segretario

  1. Il Segretario è il responsabile della redazione dei verbali delle sedute del Consiglio Direttivo e dell’Assemblea, che trascrive sugli appositi libri affidati alla sua custodia unitamente al libro degli associati. Ha facoltà di convocare il Consiglio Direttivo, e su indicazione di questo, effettua le convocazioni delle assemblee. Nello svolgimento delle riunioni, spetta a lui la competenza di verificare la regolarità formale e il conteggio dei voti. Riceve ed esamina ogni richiesta di patrocinio ricevuta e la sottopone al voto del Consiglio Direttivo, previa verifica di conformità alle finalità statutarie.
  2. In caso di assenza del Presidente e del Vice Presidente, il Segretario ne svolge temporaneamente le mansioni per gli atti ordinari strettamente necessari alla regolare prosecuzione delle attività statutarie in corso.
  3. In caso di dimissioni o di impedimenti nel proseguire nel mandato da parte del Segretario si applicano le medesime disposizioni previste per il Tesoriere a norma del comma 4 dell’articolo 16.

Articolo 18 – Delegati Regionali, Provinciali e Referenti Territoriali

  1. Il Consiglio Direttivo, quando lo ritiene opportuno, può nominare delegati regionali, provinciali e referenti territoriali i quali, esaminando regolarmente il tessuto socio-economico locale, sottopongono al vaglio del Consiglio Direttivo le proposte idonee a promuovere le attività istituzionali nella loro zona di competenza, e partecipano, su espresso mandato del Consiglio direttivo, ad attività utili per il raggiungimento dei fini associativi.
  2. L’Associazione non risponde ad alcun titolo delle obbligazioni assunte da delegati e referenti per le attività poste in essere dagli stessi in proprio, o senza espresso mandato del consiglio direttivo. I delegati e referenti territoriali, come tali, non hanno autonomia decisionale e sono sempre designati tra gli associati membri dell’Associazione comunque in regola con il pagamento della quota associativa e per i quali non sussistano cause che danno luogo alla perdita della qualità di associato secondo quanto previsto dal presente statuto.

Articolo 19 – Collegio dei Probiviri

  1. Il Collegio dei Probiviri è composto da tre a cinque componenti eletti dall’Assemblea. I Probiviri provvedono alla elezione del Presidente del Collegio, operano collegialmente e decidono a maggioranza semplice.
  2. Il Collegio dei Probiviri decide sulle controversie che dovessero insorgere tra associati o con l’Associazione relative all’interpretazione ed applicazione del presente Statuto, dei regolamenti interni e dei codici etici nonché, in generale, ai rapporti associativi e sulle impugnazioni avverso la revoca della qualità di associato o la decisione di esclusione ex art. 5, deliberate dal Consiglio Direttivo; il Collegio controlla inoltre che gli associati rispettino il codice etico dell’Associazione e tutti gli altri regolamenti interni a cui essi sono soggetti.
  3. Il Collegio dei Probiviri può irrogare all’associato la sanzione del rimprovero ovvero della sospensione dall’Associazione per un periodo non superiore a mesi sei. Durante il periodo di sospensione l’associato, pur privato del suo diritto di voto in seno all’Assemblea, ha diritto di intervenire e di far votare mozioni ed è comunque obbligato al versamento delle quote sociali.
  4. Il ricorso avverso il provvedimento di esclusione o di revoca della qualità di associato deliberato dal Consiglio Direttivo dovrà essere indirizzato impersonalmente al Collegio del Probiviri, presso la sede dell’Associazione, tramite raccomandata a.r. o a mezzo posta elettronica certificata. Il Collegio dei Probiviri, sentiti il Consiglio Direttivo e l’associato ricorrente, assunte se del caso, le più ampie informazioni, decide con provvedimento motivato entro 60 (sessanta) giorni dalla ricezione del ricorso. Il provvedimento di espulsione emesso dal Collegio dei Probiviri, così come le altre determinazioni da parte del Collegio dei Probiviri sulle altre materie di loro competenza, sono considerati come espressione della volontà delle parti in lite e sono definitive e inappellabili.

Articolo 20 – Comitato Scientifico

  1. Il Comitato Scientifico, ove nominato, è organo consultivo e collabora con il Consiglio Direttivo proponendo al vaglio di questo orientamenti, pareri, studi, progetti, sondaggi, ricerche ed ogni altra iniziativa utile al perseguimento e all’attuazione delle proprie finalità statutarie. Il Comitato Scientifico è composto da un numero minimo di 3 (tre) membri a un massimo di 10 (dieci) membri, scelti tra soggetti in possesso di particolari competenze ed esperienza tecnico giuridica, sono nominati da parte del Consiglio Direttivo e durano in carica quanto questo ultimo. Le attività del Comitato Scientifico sono condotte da un Coordinatore nominato dal Presidente che dura in carica quanto il Presidente, o dal Presidente stesso per decisione del Consiglio Direttivo, salvo revoca o dimissioni.
  2. I componenti del Comitato scientifico durano in carica quanto il Consiglio Direttivo che li ha nominati e possono essere revocati per i motivi che danno luogo alla cessazione della qualità di associato, per quanto applicabili, nonché per prolungata inattività o assenza dalle attività del Comitato.

Articolo 21 – Commissioni e Gruppi di lavoro

  1. Il Consiglio Direttivo può procedere alla formazione di Commissioni o Gruppi di Lavoro o di Studio per la realizzazione delle finalità dell’Associazione scegliendone i componenti e i delegati, a cui è conferito il coordinamento delle commissioni, tra gli iscritti, anche assegnando compiti di eseguire le delibere del Consiglio Direttivo in particolari materie, vivacizzare e stimolare la vita dell’Associazione. Possono partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo, su invito, i delegati o coordinatori delle commissioni qualora sia ritenuto utile per la decisione da assumere su specifiche materie.

Articolo 22 – Sezioni

  1. Il Consiglio Direttivo può istituire sezioni in altre città, od anche all’estero, definendone i requisiti di appartenenza, i compiti, le caratteristiche, le modalità di finanziamento e funzionamento.

Articolo 23 – Entrate dell’associazione

  1. L’Associazione dispone di entrate derivanti dai versamenti iniziali degli associati fondatori e di coloro che successivamente aderiscono o comunque contribuiscono alla stessa, nonché dalle quote annuali degli associati e dagli eventuali introiti per redditi derivanti dal suo eventuale patrimonio o realizzati nello svolgimento della sua attività, inclusi, marchi, domini, brevetti, diritti d’autore ed altre simili titolarità e diritti acquisiti direttamente, o scaturiti dall’opera di ingegno svolta nel corso delle attività statutarie.
  2. Per l’adempimento dei suoi compiti e fini istituzionali, l’Associazione potrà anche raccogliere fondi per finanziare o cofinanziare iniziative culturali, divulgative, scientifiche, formative, didattiche e di ogni altra iniziativa diretta a realizzare tali compiti e fini.
  3. L’Associazione potrà avvalersi, inoltre, di contributi, finanziamenti ed erogazioni da parte di Enti ed Autorità pubbliche nonché di contributi volontari e donazioni liberali di persone fisiche, persone giuridiche, Enti e Istituzioni private o miste.
  4. Ulteriori entrate possono altresì derivare da attività connesse o accessorie al perseguimento delle finalità statutarie, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, organizzazione e promozione di eventi e corsi di formazione a favore degli associati stessi e/o di terzi.
  5. I fondi sono depositati presso Istituto/i di credito individuato/i dal Consiglio Direttivo.

Articolo 24 – Bilancio dell’Associazione

  1. Il bilancio di esercizio si chiude al 31 dicembre di ciascun anno.
  2. Alla chiusura di ogni anno il Consiglio Direttivo provvederà alla predisposizione degli schemi di bilancio consuntivo e del bilancio di previsione per l’esercizio successivo a norma di legge.
  3. Il bilancio dovrà essere approvato dall’Assemblea che il Consiglio Direttivo dovrà indire entro 6 (sei) mesi dalla chiusura dell’esercizio finanziario.
  4. Per gli eventuali fondi risultanti dal bilancio e non completamente utilizzati nel corso dell’esercizio precedente, il Consiglio Direttivo indicherà all’Assemblea la possibile utilizzabilità per l’esercizio successivo. L’Assemblea deciderà il suo utilizzo.

Articolo 25 – Utili della gestione

  1. Sono vietati la distribuzione agli associati delle somme risultanti dai bilanci e la restituzione di tutto o parte delle quote sociali.
  2. Gli utili e gli avanzi di gestione, nonché le riserve e i fondi costituiti con gli stessi, devono essere utilizzati esclusivamente per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle direttamente connesse.

Articolo 26 – Libri e scritture contabili

  1. Oltre alla tenuta dei libri prescritti dalla legge, l’Associazione tiene i libri verbali delle adunanze delle deliberazioni dell’Assemblea, del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Probiviri, nonché il libro degli associati che saranno aggiornati ad iniziativa del Segretario, le cui risultanze faranno prova nei rapporti tra i associati o verso i terzi. Terrà inoltre un elenco aggiornato degli associati, anche in forma di banca dati elettronica.
  2. Il Consiglio Direttivo potrà deliberare la nomina di un soggetto esterno per la tenuta della contabilità fiscale e quale depositario delle scritture contabili fiscali.

Articolo 27- Regolamenti e Codici etici

  1. Il Consiglio Direttivo ha la facoltà di approvare uno o più regolamenti e codici etici, vincolanti per uno o più organi dell’Associazione contenente tutte quelle norme non previste espressamente dal presente Statuto e ritenute necessarie per il buon funzionamento dell’Associazione.
  2. Il Consiglio Direttivo invia a tutti gli associati la proposta di regolamenti e codici etici che lo stesso intende approvare. Ciascun associato ha diritto di presentare note, osservazioni e modifiche a quanto sottoposto dal Direttivo entro 30 giorni dal ricevimento della corrispondente bozza. Decorso tale termine, il Direttivo procede a deliberare in via definitiva sui regolamenti e/o codici etici proposti tenendo in considerazione le osservazioni ricevute dagli associati ovvero motivando il mancato recepimento delle stesse nel verbale della corrispondente delibera.
  3. I regolamenti e Codici etici hanno efficacia con decorrenza dalla pubblicazione sul sito dell’Associazione disposta a cura del Consiglio Direttivo, che ne informa gli Associati.

Articolo 28 – Scioglimento e liquidazione

  1. Lo scioglimento volontario dell’Associazione è deliberato dall’Assemblea straordinaria espressamente convocata, con le maggioranze previste dall’art. 10 comma 7.
  2. L’Assemblea, con la delibera di scioglimento, nominerà uno o più liquidatori e ne determinerà i poteri.
  3. Il liquidatore nominato provvederà a liquidare tutte le eventuali attività dell’Associazione.
  4. Tutte le somme residue derivanti dalla liquidazione delle attività dell’Associazione saranno devolute in favore di enti e/o di organizzazioni con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità o secondo quanto stabilito dall’Assemblea nella delibera di scioglimento.

Articolo 29 – Entrata in vigore e pubblicità

  1. Salvo diversa volontà dell’Assemblea, le modiche al presente Statuto approvate entrano in vigore il giorno successivo a quello della loro approvazione.
  2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche in relazione alle revisioni dello Statuto che dovessero essere approvate successivamente dall’Assemblea.

Articolo 30 – Rinvio

  1. Per tutto quanto non previsto nel presente Statuto si applicano le disposizioni dei regolamenti e dei codici etici dell’Associazione, nonché le vigenti norme di legge in materia in materia di associazioni e organizzazioni non lucrative.

Articolo 31 – Foro competente

  1. Per ogni eventuale controversia inerente all’interpretazione ed applicazione del presente Statuto, il Foro esclusivamente competente è quello del Tribunale nella cui circoscrizione ha sede la stessa Associazione, salvo diversa disposizione di legge.