Regolamento di iscrizione a UNIDPO

UNIDPO (Unione Nazionale Italiana Data Protection Officer)

REGOLAMENTO PER L’AMMISSIONE DEI NUOVI ASSOCIATI

E PER IL RINNOVO DELLA ADESIONE ANNUALE

(così come approvato dal Consiglio Direttivo in data 18 dicembre 2019)

Articolo 1 – Premessa

Il presente regolamento è volto a dare attuazione alle disposizioni di cui allo Statuto dell’Associazione, ed in particolare a quanto previsto agli artt. 3 e 4 dello stesso.

Articolo 2 – Requisiti per l’ammissione come soci ordinari

Per l’ammissione come “Socio Ordinario” sono richiesti i seguenti requisiti:

  • Persone fisiche – maggiore età– esperienze e competenze professionali nel campo del diritto alla protezione dei dati personali;
  • Persone giuridiche/Enti – oggetto sociale che comprenda attività relative alla protezione dei dati personali o materie affini;

Fermi restanti i requisiti di cui al comma precedente, costituiscono titoli preferenziali per l’ammissione:

  • l’iscrizione ad Albi professionali;
  • l’aver frequentato con profitto corsi di alta formazione in materia di protezione dei dati personali e materie affini o complementari per un monte orario documentato minimo di 80  ore, erogati da enti e/o istituti di formazione e/o associazioni di categoria;
  • l’aver assunto in concreto l’incarico di svolgere la funzione di DPO, quale incaricato interno o responsabile esterno, per enti pubblici o privati.
  • per le persone giuridiche, la sussistenza di esperienze e competenze professionali nel campo del diritto alla protezione dei dati personali del legale rappresentante o, a seconda dei casi, della maggioranza dei membri dell’organo di amministrazione, ovvero di un ramo/dipartimento (o altra denominazione) della persona giuridica.

Il Consiglio Direttivo si riserverà di valutare i singoli titoli preferenziali (a titolo esemplificativo:  Albo di appartenenza; durata, programma, soggetto erogante, accreditamenti del corso di alta formazione; tipologia e caratteristiche dell’incarico di DPO; etc).

Articolo 3 – Requisiti per l’ammissione come soci sostenitori

Potranno essere ammessi quali “Soci Sostenitori” coloro (persone fisiche, giuridiche, Enti, etc) che intendano supportare annualmente l’attività istituzionale e lo sviluppo dell’Associazione mediante donazioni, liberalità o apporti economici di qualsiasi genere, natura od entità.

Potranno altresì essere nominati “Soci Sostenitori” dal Consiglio Direttivo coloro che si siano distinti nella promozione e nella crescita dell’associazione grazie al loro operato e supporto economico e/o professionale attivo, permettendole di acquisire particolare lustro nei settori di attività.

Articolo 4 – Modalità per la richiesta di ammissione

La richiesta per essere ammessi come soci ordinari dovrà essere presentata esclusivamente in via telematica, compilando lo specifico modello presente sul sito dell’associazione.

Alla richiesta dovrà essere allegato:

  • il curriculum vitae, contenente i soli dati personali necessari alla valutazione della richiesta medesima;
  • eventuale documentazione integrativa che il richiedente dovesse ritenere utile ai fini dell’ammissione, contenente i soli dati personali necessari alla valutazione della richiesta medesima.

La richiesta per essere ammessi come soci sostenitori potrà essere presentata in forma libera, indicando il tipo di supporto che si intende fornire.

L’invio della richiesta da parte del soggetto richiedente comporta l’accettazione da parte di quest’ultimo dello Statuto dell’Associazione, del suo Codice Deontologico e di tutti i regolamenti dell’associazione, compreso il presente.

Articolo 5 – Esame delle domande da parte del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo procederà all’esame delle domande entro giorni trenta dalla presentazione; la mancata risposta entro il termine suddetto comporta il respingimento della domanda (silenzio-rigetto).

Entro lo stesso termine il Consiglio Direttivo potrà richiedere eventuali integrazioni documentali necessarie per la valutazione della domanda e degli eventuali titoli preferenziali.

Il richiedente dovrà provvedere alle integrazioni richieste entro il termine di giorni quindici, fatte salve richieste che implichino, su segnalazione dell’istante, un termine maggiore, che il Consiglio Direttivo si riserverà di concedere.

Il termine di cui al primo comma ricomincia a decorrere dal momento della ricezione della documentazione integrativa, con ogni conseguente effetto.

Articolo 6 – Esito della domanda di ammissione

Salvi gli effetti del silenzio-rifiuto, il Consiglio Direttivo dà notizia dell’esito della richiesta di ammissione all’Associazione mediante comunicazione per posta elettronica inviata all’indirizzo fornito dall’istante al momento della compilazione del modello on-line.

Articolo 7 – Quota di iscrizione per i soci ordinari

I richiedenti per i quali sia stata accolta la domanda di ammissione all’Associazione dovranno provvedere a versare la quota di iscrizione, a pena di decadenza, entro giorni quindici dal ricevimento della comunicazione di cui all’articolo precedente.

La quota di prima iscrizione è determinata nell’ammontare della quota associativa annuale aumentata del 10%.

La quota di prima iscrizione dovrà essere versata esclusivamente mediante bonifico bancario proveniente da conto corrente intestato (o cointestato) al richiedente, onde avere la ragionevole certezza dell’identità del richiedente.

L’iscrizione all’Associazione diverrà effettiva solo dopo l’accredito delle somme sul conto corrente dell’associazione.

L’iscrizione ha validità per l’intero anno solare, a prescindere dal giorno di ammissione.

Le quote di iscrizione non sono ripetibili, neanche a seguito di richiesta di cancellazione su richiesta dell’interessato.

Articolo 8 – Supporto annuale dei soci sostenitori

In relazione alle domande presentate dai Soci Sostenitori ammessi il Consiglio Direttivo prenderà gli opportuni provvedimenti in merito ai tempi ed alle modalità per la percezione delle relative donazioni, liberalità o degli apporti economici di qualsiasi genere, natura od entità.

L’iscrizione all’Associazione in qualità di soci sostenitori ha validità per l’anno solare nel quale viene percepito l’apporto fornito dagli stessi, fatti salvi i casi in cui il Consiglio Direttivo, tenuto conto dell’importo e/o della portata del contributo fornito, si riservi di riconoscere la qualità di Socio sostenitore per un periodo superiore all’annualità.

Le quote di iscrizione non sono ripetibili, neanche a seguito di richiesta di cancellazione su richiesta dell’interessato.

Articolo 9 – Quota associativa annuale per il rinnovo dell’adesione all’associazione e relativi adempimenti

La quota associativa annuale viene stabilita dal Consiglio Direttivo non più tardi del 31 dicembre antecedente all’anno di riferimento ed andrà versata dai singoli associati entro il 30 marzo dell’anno di riferimento, secondo le modalità indicate nella delibera che stabilisce l’ammontare della suddetta quota annuale.

In caso di ritardo nel versamento della quota associativa annuale, fatta salva ogni ulteriore decisione del Consiglio direttivo ai sensi dell’art. 3, co. 6 e 7, dello Statuto, i soci morosi perderanno, per tutta la durata della morosità, ogni beneficio derivante dalla qualità di socio (a titolo meramente esemplificativo: partecipazione a commissioni, a mailing-list, a canali e piattaforme di interscambio, a webinar, etc).

I soci, qualora non avessero già provveduto nel corso dell’anno sociale, in occasione del rinnovo sono tenuti a comunicare ogni eventuale variazione rispetto a quanto dichiarato nella domanda di ammissione. In particolare, i soci devono comunicare qualsiasi variazione inerente a: a) nominativi, indirizzi, recapiti telefonici fissi e mobili, fax, e-mail, sito web o altro, riportati nel Libro dei Soci; b) variazioni dell’assetto societario, o nell’oggetto sociale rispetto a quanto dichiarato all’atto dell’iscrizione.

L’Associazione si riserva la facoltà di verificare in qualsiasi momento e mediante gli strumenti ritenuti più idonei, la veridicità delle dichiarazioni presentate e la correttezza dei dati forniti.

Articolo 10 – Perdita della qualità di associato

La perdita della qualità di associato, per qualsiasi motivo, una volta perfezionata comporta per lo stesso l’immediata esclusione da ogni attività dell’associazione e da ogni beneficio legato alla suddetta qualità.

Il Consiglio Direttivo in casi particolari può disporre una proroga per il tempo strettamente necessario alla conclusione di talune attività specifiche, individuando specifiche modalità.